Le legislazione
Normativa italiana sul randagismo: guida completa per il controllo civico
La gestione del randagismo in Italia poggia su un impianto normativo articolato ma applicato in modo frammentario. La Legge 281/1991 costituisce il pilastro della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo. Tuttavia, l'analisi normativa rivela significative criticità: mancano frequenze minime obbligatorie per le ispezioni ASL, la trasparenza sulla spesa pubblica per i canili è spesso carente, e il riparto di responsabilità tra Comuni e ASL varia drammaticamente tra le regioni.
Per l’associazione “Angelo Custode APS”, queste lacune rappresentano altrettante leve per campagne di advocacy e richieste di accesso civico.
Il pilastro normativo: la Legge n. 281 del 1991
La Legge 14 agosto 1991, n. 281 costituisce la legge quadro nazionale in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo. L'articolo 2 stabilisce le modalità di trattamento dei cani vaganti: i cani identificati tramite microchip devono essere restituiti al proprietario, mentre quelli non identificati possono essere ceduti a privati o associazioni solo dopo 60 giorni dalla cattura. È ammesso l'affido temporaneo già prima: il cane o il gatto vengono dati in custodia a un'associazione o a un privato che ne diventano temporaneamente responsabili. Se entro i 60 giorni il proprietario si presenta, ha diritto di riaverlo; trascorso questo periodo, l'affido si trasforma in cessione definitiva.
La legge vieta la destinazione dei cani catturati alla sperimentazione (art. 2, comma 3) e stabilisce che ogni intervento veterinario deve rispettare il benessere dell'animale secondo i progressi della scienza medico-veterinaria.
Chi fa cosa: la ripartizione delle competenze
I Comuni sono responsabili della costruzione e risanamento dei canili comunali e rifugi, della gestione dei canili sanitari (direttamente o tramite convenzioni), e dell’attuazione dei piani di controllo delle nascite tramite sterilizzazione, cui deve essere destinato almeno il 60% delle risorse disponibili (art. 4, comma 1, modificato dalla Finanziaria 2007-2008). La legge 244/2007 ha introdotto l’obbligo di garantire la presenza di volontari delle associazioni di protezione animale per la gestione delle adozioni. Esattamente l'articolo 2, comma 371 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha aggiunto all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281 il seguente periodo: "I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti"
Le ASL/Servizi Veterinari gestiscono l'anagrafe canina, applicano i microchip, eseguono la cattura dei cani randagi (meglio detta accalappiamento), effettuano gli accertamenti sanitari, le vaccinazioni e le sterilizzazioni, e sono responsabili del periodo di osservazione sanitaria di dieci giorni per i cani morsicatori, oltre che dello smaltimento delle carcasse degli animali deceduti che sono considerati rifiuti speciali.
Le Regioni istituiscono l'anagrafe canina, determinano i criteri strutturali per i canili e ripartiscono i fondi ministeriali.
Identificazione obbligatoria e tempistiche
Dal 1° gennaio 2005 il microchip è l'unico sistema ufficiale di identificazione dei cani. L'applicazione deve avvenire entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso. Nei canili sanitari, le prestazioni obbligatorie includono: identificazione tramite microchip entro 72 ore dalla cattura, esame clinico entro 48 ore, trattamenti antiparassitari, vaccinazione polivalente e sterilizzazione.
Smaltimento delle spoglie
Le carcasse degli animali d'affezione sono classificate come materiali di Categoria 1 dal Regolamento CE 1069/2009. Lo smaltimento deve avvenire tramite incenerimento in impianti autorizzati. Il D.Lgs. 186/2012 prevede sanzioni da €8.000 a €28.000 per lo smaltimento non conforme.
Gli strumenti per il controllo civico
Il D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa offre strumenti potenti per il controllo civico. L'articolo 5 garantisce a qualsiasi cittadino il diritto di richiedere dati e documenti senza obbligo di motivazione (FOIA italiano). La PA deve rispondere entro 30 giorni.
Questo strumento consente di richiedere: testi completi delle convenzioni con i canili, registri di carico/scarico degli animali, verbali delle ispezioni ASL, rendicontazioni delle spese sostenute.
L’articolo 23 impone la pubblicazione semestrale degli elenchi dei provvedimenti amministrativi, inclusa la scelta del contraente per l’affidamento dei servizi (lettera b) e gli accordi stipulati con soggetti privati (lettera d) - categoria che comprende esplicitamente le convenzioni con i canili.
Gli articoli 26-27 obbligano alla pubblicazione di sovvenzioni e contributi superiori a €1.000, con indicazione del beneficiario, importo erogato, norma attributiva, ufficio responsabile e modalità di individuazione del beneficiario.
L’articolo 29 richiede la pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi in formato aperto entro 30 giorni dall’adozione, consentendo di verificare le voci di spesa dedicate al randagismo.
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Cosa puoi fare
Gli strumenti per fare la differenza esistono già nell'ordinamento, occorre solo utilizzarli sistematicamente. Gli animali che finiscono in un canile o in un gattile non hanno voce. Noi proviamo ad averla per loro.
La sfida per le associazioni impegnate nel controllo civico non è tanto la riforma normativa quanto l’enforcement delle norme esistenti: il pretendere ispezioni periodiche documentate, la pubblicazione integrale delle convenzioni, la tracciabilità completa degli animali dal loro ingresso sino all’uscita dai canili. Gli strumenti per farlo esistono già nell’ordinamento, occorre solo utilizzarli sistematicamente.